Il coniuge separato, ma non ancora divorziato, mantiene inalterati i propri diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.
In assenza di testamento, il coniuge separato avrà, dunque, diritto a percepire l’intero patrimonio del coniuge defunto, qualora quest’ultimo non avesse figli. Invece, se il coniuge defunto aveva un solo figlio, il coniuge separato superstite avrà diritto a percepire la metà del patrimonio, quota che si riduce ad 1/3 in presenza di più figli del defunto
Tuttavia il coniuge separato a cui si stata addebitata la separazione, ossia gli sia stata imputata dal Giudice la causa della separazione, perde qualsiasi diritto successorio nei confronti del coniuge separato, fatta eccezione per il riconoscimento di un assegno vitalizio, qualora versi in un evidente stato di bisogno al momento della morte del coniuge separato.
Mediante il divorzio, gli ex coniugi perdono qualsiasi diritto successorio. Anche in tal caso se il coniuge divorziato versi in uno stato di bisogno, e non abbia contratto nuove nozze, ha il diritto a continuare a percepire un assegno di mantenimento.
I figli, sia nati in costanza di matrimonio, sia al di fuori di essi, mantengono inalterati i propri diritti successori nei confronti dei propri genitori, a prescindere dalla circostanza che quest’ultimi contraggano un nuovo matrimonio o abbiano altri figli.
Le regole sulla successione a favore dei figli e del coniuge sono sufficientemente chiare affinché non si creino disguidi al momento della morte genitore/coniuge (successione legittima).
Tuttavia, qualora si voglia disporre della propria successione tramite testamento, non si potrà mai andare a ledere la quota dei legittimari, ossia una quota del patrimonio che per legge spetta a tutti i figli e a favore del coniuge, anche se separato ma non divorziato secondo quanto detto sopra.
Nel caso di convivenza di fatto, il compagno/a superstite non gode degli stessi diritti successori previsti a favore del coniuge superstite, ma avrà solo il diritto di poter continuare ad abitare nella casa familiare per i successivi due anni.
Nelle Unioni civili, così come introdotte dalla legge Cirinnà, le parti godono degli stessi diritti successori previsti a favore dei coniugi all’interno del matrimonio.
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