L’articolo 5 della Legge n. 898/1970 riconosce il diritto a percepire l'assegno di divorzio a favore del coniuge economicamente più debole, ossia nella condizione di non poter far fronte alle proprie esigenze con i propri mezzi economici..
Sempre l'articolo 5 precisa che, per il riconoscimento e la determinazione di tale assegno, il Tribunale deve considerare alcuni fattori imprescindibili, da valutarsi anche in relazione alla durata del matrimonio. Tali criteri sono: “le condizioni dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare, la formazione del patrimonio di ciascuno o quello comune, del reddito di entrambi”.
La giurisprudenza degli anni '90 ( Cass. Civ. n. 11490/1990,) interpretava l'articolato normativo sostenendo che il criterio da utilizzarsi per il riconoscimento dell’attribuzione dell’ assegno divorzile dovesse essere quello volto a garantire il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio..
Alla luce di tale orientamento, quindi, l’assegno di divorzio doveva essere riconosciuto a favore del coniuge che, mediante i propri mezzi economici, non fosse più in grado di mantenere lo stesso tenore di vita percepito in costanza di matrimonio.. Tale criterio aveva una funzione attributiva sotto il profilo dell'an debeatur, ossia nel riconoscimento nell'assegnazione del diritto a percepire tale assegno, mentre gli altri criteri indicati dalla legge, ossia “condizioni dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare, la formazione del patrimonio di ciascuno o quello comune, del reddito di entrambi”, incidevano solo sotto il profilo del quantum, ossia da un punto di vista unicamente determinativo dell’ammontare.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504/2017 (Sentenza Grilli) si è distaccata dal precedente orientamento, stabilendo che il criterio attributivo dell'assegno di divorzio dovesse essere quello della mancanza indipendenza del coniuge richiedente. In altre parole, in tale sentenza la Corte di Cassazione riteneva che l’attribuzione del diritto a percepire l'assegno di divorzio debba essere previsto solo a favore del coniuge che dimostri di versare in una situazione di insufficienza economica e, senza utilizzare come parametrato la condizione e lo stile di vita goduto in costanza di matrimonio.
A seguito di questo contrasto giurisprudenziale, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con una recentissima sentenza (Sent. n. 18287/2018), per fare chiarezza sui criteri per attribuire e determinare tale assegno. La Corte di Cassazione, muovendo dalla premessa che l’assegno di divorzio debba avere natura assistenziale, compensativa e perequativa, ha espresso il principio di diritto per cui l'attribuzione del diritto a percepire l'assegno di divorzio, e non solo la sua quantificazione, debba essere operata alla luce di tutti criteri indicati all'articolo 5 della legge 898/1970, superando la precedente distinzione tra criteri attributivi e determinativi.
Pertanto il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio presuppone l'insufficienza dei mezzi economici da verificarsi alla luce "della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto” (Cfr Cass. n. 18287/2018).
Comments