A seguito dell’entrata in vigore della legge Gelli/Bianco (l.n. 24/2017), si è verificata una profonda modifica in ordine al tema della responsabilità civile del sanitario e della struttura sanitaria. La normativa in questione, infatti, ha stabilito a chiare lettere che in tema di malpractice medica i sanitari rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, tranne in alcuni casi, mentre le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale. Ne consegue che il paziente, vittima di errori da parte del sanitario, nella richiesta di tutela nei confronti della struttura sanitaria, dovrà limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale e l'inadempimento della stessa, mentre sarà onere della struttura provare che l'evento infausto non è imputabile ne’ ad sua condotta ne’ alla condotta dei suoi sanitari. Inoltre, i termini prescrizionali per la richiesta risarcitoria non saranno di 5 anni, bensì pari a 10 anni. Aspetto di particolare importanza della legge Gelli/Bianco è quella di voler ridurre il contenzioso in questa materia, consentendo la liquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento in tempi più celeri. A tal proposito la l. n. 24/2017 ha previsto che, prima di instaurare una causa, debbano obbligatoriamente essere esperite due procedure conciliative, alternative tra loro. Il primo strumento conciliativo è costituto dalla consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art 696 bis c.p.c, con la quale il Giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio che, accertata la sussistenza della responsabilità medica e la quantificazione del danno con una perizia, procederà ad esperire un tentativo di conciliazione tra le parti, evitando così il futuro giudizio. In tale procedura le parti dovranno essere obbligatoriamente assistite da un avvocato e dovrà essere presente anche la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria. L’altro strumento conciliativo è la mediazione. Sempre con l'assistenza obbligatoria di un avvocato, il paziente/vittima dovrà presentare un'istanza di conciliazione presso un Organismo di Mediazione del luogo in cui ha sede il Tribunale competente dell'eventuale causa. Con questa procedura, le parti, la struttura sanitaria ed eventualmente il sanitario dovranno tentare di arrivare ad un accordo conciliativo, davanti ad un soggetto terzo ed imparziale chiamato mediatore. Quest'ultimo non è un Giudice, ma un professionista che guida le parti alla realizzazione di un accordo stragiudiziale, in tempi celeri.
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