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Immagine del redattoreTodaro Fusari

Il consenso informato ai sensi della L. n. 219/2017



Il 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219/2017, concernente il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (cosiddette DAT o testamento biologico).

Per quanto riguarda il consenso informato, tale legge vuole rafforzare il rapporto di fiducia e di cura tra medico e paziente, ribadendo l'obbligo del sanitario di rendere edotto il paziente di "conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.

La legge stessa stabilisce che il tempo della comunicazione tra paziente e medico costituisce tempo di cura.

Il consenso informato deve essere documentato in forma scritta.

Viene ribadito il diritto del paziente a rifiutare le cure e i trattamenti sanitari proposti. Il medico, dinnanzi a tale rifiuto, ha l'obbligo di rispettare la decisione del paziente e conseguenza di questo, è esente da responsabilità civile o penale.

In caso di rifiuto del trattamento sanitario, il medico deve provvedere ad alleviare le sofferenze del paziente tramite un’appropriata terapia del dolore.

In caso di "patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta" la legge consente la pianificazione condivisa delle cure tra il medico e il paziente.

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