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Immagine del redattoreTodaro Fusari

LA DIFESA E' SEMPRE LEGITTIMA ? Analisi sulla l. 36/2019


In data 28 marzo 2019, con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astensioni, il Senato ha approvato definitivamente il Ddl relativo alle "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa", divenuta legge in data 26 aprile 2019 al n.36. Prima di passare all'analisi della riforma è necessario capire che cos'è la legittima difesa. Nell’ordinamento giuridico italiano la legittima difesa ex art. 52 c.p. è una scriminante, ossia una particolare situazione il cui verificarsi rende lecito un fatto che altrimenti integrerebbe un reato. Quindi, ai sensi dell'art. 52 comma I c.p., risulterà del tutto lecita la condotta di un soggetto che commette un fatto previsto dalla legge come reato qualora siastato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”. Fatta questa doverosa premessa è possibile analizzare la portata della riforma legislativa di cui in premessa. Innanzitutto, il legislatore, al II comma dell'art. 52 c.p. ha previsto che, nelle ipotesi di violazione di domicilio, sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa, qualora il soggetto che legittimante è all'interno dell'abitazione, dimora o sul luogo di lavoro utilizzi "un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo"per la difesa legittima della "propria o altrui incolumità"o dei "beni propri o altrui". Sempre all'interno dell'articolo 52 c.p., nello specifico al IV comma, è introdotta un'altra presunzione, secondo cui sarebbe sempre da ritenere in stato di legittima difesa l'individuo che, presente in modo legittimo all'interno del proprio o dell'altrui domicilio (compreso il luogo di lavoro), agisca con l'intenzione di contrastare l'intrusione da parte di terzi che pongano in essere tale condotta con violenza o minaccia. Il legislatore con l'aggiunta dell'avverbio “sempre” al II ed al IV comma dell'art. 52 c.p. ha fatto si che il Giudice non potrà più valutare, attraverso gli elementi probatori del processo penale, la sussistenza della proporzione tra offesa e reazione, limitandosi a constatarne i presupposti sopra descritti. Altro aspetto dirimente della riforma legislativa è la modifica all'art. 55 c.p. relativa alla scriminante sull'eccesso colposo, ossia, per quel che qui concerne, quell'ipotesi in cui il soggetto eccede nei limiti consentiti per la legittima difesa. In particolare, si esclude, nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità del soggetto che, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. Sempre sulla scia della riforma, la cui ratio evidentemente è volta a garantire una maggior tutela nei confronti dei cittadini vittime di rapine e furti in abitazione, è stato modificato l'art. 624 bis c.p. La norma così novellata prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e scippo, la sospensione condizionale della pena, ossia la possibilità del condannato di non scontare la pena se al di sotto di due anni di carcere, sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Oltre al furto in abitazione, inoltre, sono state rese più severe le sanzioni per altri reati contro il patrimonio. La riforma sulla legittima difesa non si sofferma solamente su aspetti prettamente penali, ma anche in ambito civile, in particolare in tema di risarcimento del danno e sull'indennizzo. In caso di legittima difesa ed eccesso colposo ex artt. 52 e 55 c.p., specificatamente nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità in sede civile di chi ha compiuto il fatto, nel caso in cui quest'ultimo sia stato assolto in sede penale. L'imputato, a cui è riconosciuta la legittima difesa ovvero l'eccesso colposo, non dovrà risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile. Ad onor del vero e per completezza espositiva, preme tuttavia specificare che nei casi di eccesso colposo, al danneggiato potrà essere riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”. A titolo esemplificativo, nel caso in cui il rapinatore rimanga ucciso, o quantomeno ferito, né lui né i suoi eredi potranno ottenere il risarcimento del danno in sede civile se, nello speculare procedimento penale, venga accertato che l'uccisione od il ferimento sia conseguenza della legittima difesa o dell'eccesso colposo del soggetto legittimante all'interno della dimora, abitazione ovvero nel luogo di lavoro. Ultimo aspetto, ma non per importanza, è l'introduzione del patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. E' poi previsto che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di legittima difesa domiciliare. Come detto il legislatore ha avuto chiaramente l'intenzione di tutelare i soggetti che, vittime di furti in abitazione, ovvero sul luogo di lavoro, reagiscono all'aggressione determinando, in talune ipotesi, l'uccisione dell'intruso. Tutto questo prevedendo presunzioni legali sul requisito della proporzione tra offesa e reazione, inasprimento delle pene, nonché limitazioni al risarcimento del danno. E' troppo presto per poter asserire se tale intento ha raggiunto il suo scopo, quello che, tuttavia, è certo e desterà molti problemi è il ruolo del Giudice. Infatti, se da un lato il ruolo del giudicante è frustrato dalle presunzioni di proporzionalità della reazione espressamente previste dall'art. 52 comma II e IV c.p., limitando così l'attività decisionale, dall'altro lato il legislatore da al Giudice l'ingrato compito di valutare situazioni fattuali prettamente soggettive, quali appunto lo stato di turbamento del soggetto che reagisce all'aggressione, nell'ipotesi di eccesso colposo nella legittima difesa. In altri termini, il turbamento di un individuo ad una qualsiasi situazione di pericolo è prettamente soggettivo ed intrinsecamente connesso con aspetti caratteriali e psicologici diversi in ciascun soggetto. E' evidente, dunque, che il Giudice, volente o dolente, dovrà effettuare delle valutazioni assolutamente discrezionali, con il rischio di eludere inesorabilmente i principi costituzionali su cui si basa il giusto processo e la valutazione dell'impianto probatorio.

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