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Immagine del redattoreTodaro Fusari

LE CLAUSOLE NEI CONTRATTI STIPULATI TRA IL CONSUMATORE E LA SOCIETA'


Ogni volta che un privato sottoscrive un contratto con una società, si pensi alle compagnie

telefoniche, assicuratrici, o di distribuzione dell'energia, accetta anche le così dette “condizioni generali del contratto”.

Quest' ultime altro non sono che un insieme di clausole predisposte unilateralmente dalla società e contenute in un documento separato al contratto, ma comunque vincolanti per il consumatore.

Alcune di queste clausole sono definite vessatorie, in quanto particolarmente svantaggiose ed onerose per chi aderisce, si pensi a titolo esemplificativo a quelle disposizioni che limitano la facoltà di recedere dal contratto, che prevedono il rinnovo tacito oppure che limitano la responsabilità della società.

Ebbene, poiché queste clausole determinano uno svantaggio per il contraente aderente, per la loro validità è necessario che lo stesso ne abbia compreso effettivamente il contenuto, approvandole per iscritto.

A tal proposito, è necessario evidenziare la discutibile prassi delle suddette società di predisporre dei contratti in cui il consumatore approvi per iscritto genericamente ed indistintamente tutte le clausole delle condizioni generali, o gran parte delle stesse, sia vessatorie che non.

L'accettazione in blocco delle condizioni generali, così come sopra descritta, non è idonea a

dimostrare che il consumatore abbia approvato specificatamente le clausole vessatorie, in quanto lo stesso potrebbe non aver valutato adeguatamente quella parte del regolamento contrattuale che aggravi la sua posizione.

In tale ipotesi, quindi, le clausole vessatorie risulteranno nulle o inefficaci, per il resto, invece, il contratto rimarrà valido.

In conclusione, ogni volta che stipuliamo un contratto con un gestore della telefonia, con una

compagnia assicuratrice oppure con un distributore di energia, è necessario effettuare una doppia sottoscrizione.

La prima in cui si accettano le condizioni generali, mentre la seconda sottoscrizione in cui si

accettano specificatamente ed esclusivamente quelle clausole ritenute vessatorie, così che si possa presumere che il contraente possa averne effetivamente preso visione ed accettato il contenuto.

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