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Immagine del redattoreTodaro Fusari

Testamento Biologico


La Legge 219/217 ha introdotto le disposizioni anticipate di trattamento, definite anche come "testamento biologico" o "biotestamento.

In forza di tale legge, qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, può, in previsione di una sua eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, e dopo aver acquisito le informazioni mediche relative alla proprie scelte, mediante Testamento biologico, manifestare la propria volontà in relazione ai trattamenti sanitari a cui vorrà o non vorrà sottoporsi, nonché' esprimere il proprio consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Sempre tramite Testamento Biologico, la persona può nominare un “fiduciario” ossia una persona di fiducia che la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il Fiduciario deve sottoscrivere il testamento biologico oppure allegare il proprio consenso con atto successivo.

Nel caso in cui non sia stato nominato un fiduciario, in caso di necessità il Giudice Tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

Il Testamento Biologico deve essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza.

Il medico è tenuto al rispetto del Testamento Biologico,il quale può essere disatteso, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario soltanto quanto contenga disposizioni che appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente; oppure se sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.


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